detrazione degli interessi nell’acquisto di immobile da
ristrutturare
c.m. 26.01.2001, n. 7/E
Nel
caso in cui l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione
edilizia, per individuare la categoria di opere che permette la detrazione per
interessi dalla data in cui l'unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e
comunque entro due anni dall'acquisto, è necessario far riferimento all’art. 31,
c. 1, lett., d), L. 457/1978.
L'agevolazione
sarà pertanto esclusa nel caso in cui l'immobile sia soggetto ad opere
differenti da quelle individuate da tale articolo.
Qualora
non fosse possibile fissare la dimora abituale presso l'unità abitativa entro
due anni dall'acquisto per cause imputabili al Comune che non provvede in tempo
utile al rilascio delle abilitazione amministrative richieste, si potrà
comunque usufruire della detrazione d'imposta.
È
opportuno precisare, infine, che la fattispecie prevista dall’art. 13-bis, c. 1, lett. b), riguarda i mutui
contratti per l'acquisto di unità immobiliari da destinare ad abitazione
principale, mentre il c. 1-ter dello stesso articolo prevede una detrazione
d'imposta a fronte di interessi passivi pagati in dipendenza di mutui contratti
per la costruzione o la ristrutturazione dell'unità immobiliare destinata ad
abitazione principale.
Pertanto,
ricorrendo l'ipotesi di mutuo per l'acquisto dell'immobile, ancorché oggetto di
lavori di ristrutturazione edilizia, le condizione e le modalità per poter
beneficiare della detrazione sono indicate nella lettera b) del c. 1 dell’art. 13-bis.
Di
contro, nell'ipotesi di mutuo contratto per la costruzione o la
ristrutturazione dell'immobile, si devono applicare le disposizioni contenute
nel comma 1-ter dello stesso articolo.